La Corte di Cassazione, Sez. 5, con ordinanza n. 29790 del 15.11. 2019, ha statuito:
“ In tema di definizione agevolata, l’omesso rispetto del termine del 10 giugno 2019 previsto dal comma 10 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, non è ostativo dell’accoglimento dell’istanza di sospensione, atteso che in mancanza di una espressa disposizioni che dichiari perentorio il termine normativamente fissato per il compimento di un atto, lo stesso ha natura ordinatoria, con la conseguenza che non sussiste alcuna decadenza per il contribuente dalla facoltà di chiedere la sospensione del processo, in quanto ogni decadenza, anche in materia processuale, deve essere testuale e deve essere espressamente sancita dalla legge.”
Massime precedenti conformi:
Massime precedenti difformi: ordinanza n.28493 del 6 novembre 2019.