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AGEVOLAZIONI E SANATORIE – Definizione agevolata

La Sezione 6-5, con ordinanza n. 28493 del 6 novembre 2019, ha stabilito che in tema di sospensione del processo tributario ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. n .119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018, per ottenere l’effetto sospensivo fino al 31 dicembre 2020, deve essere depositata in cancelleria copia della domanda e del versamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine perentorio del 10 giugno 2019. Nell’ipotesi in cui la parte si fosse affidata alla spedizione a mezzo servizio postale di tale documentazione, non trova applicazione il principio della dissociazione degli effetti della notifica per notificante e notificato (Corte Cost. n. 28 del 2004), sia in quanto non si tratta di notifica alla parte processualmente codificata, sia in quanto la legge fa riferimento espresso al momento del suo deposito e, dunque, alla ricezione della spedizione come documentata dalla cancelleria con timbro del pervenuto.

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