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ACCERTAMENTO – ORDINANZA  n. 128564, DEPOSITATA il 22.4.2022  – Accertamento – Accertamento parziale ex art. 41-bis del D.P.R. n. 600/19073  – Necessità che sia fondato su elementi idonei a dare contezza della sussistenza di attendibili posizioni debitorie senza richiedere attività valutativa da parte dell’Ufficio– Inammissibilità dell’accertamento integrativo basato su atti o fatti acquisiti già conosciuti dall’ente impositore e non contestati

ACCERTAMENTO – ORDINANZA  n. 128564, DEPOSITATA il 22.4.2022

 

Accertamento – Accertamento parziale ex art. 41-bis del D.P.R. n. 600/19073  – Necessità che sia fondato su elementi idonei a dare contezza della sussistenza di attendibili posizioni debitorie senza richiedere attività valutativa da parte dell’Ufficio– Inammissibilità dell’accertamento integrativo basato su atti o fatti acquisiti già conosciuti dall’ente impositore e non contestati

 

Questa Corte ha affermato che l’accertamento parziale di cui all’ artt. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 «non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole». Tale accertamento differisce da quello ordinario in ragione della disponibilità, in capo all’Amministrazione, di elementi (non necessariamente provenienti da segnalazione di soggetti ad essa estranei, ben potendo derivare anche da fonti interne) idonei a dare contezza della sussistenza, a qualsiasi titolo, di attendibili posizioni debitorie, senza richiedere, in ragione della loro oggettiva consistenza, l’esercizio di un ufficio valutativo ulteriore rispetto a quello che si risolve nel recepire e fare proprio il contenuto della segnalazione o lo svolgimento di ulteriori attività di approfondimento (appannaggio di accertamenti più complessi), valendosi di una «sorta di automatismo argomentativo» indotto da quelle fonti di conoscenza, per modo che il confezionamento dell’atto risulta possibile sulla base della sola segnalazione senza necessità di ulteriore approfondimento. Ne consegue che l’accertamento integrativo, susseguente a quello parziale, non può basarsi su atti o fatti acquisiti e già conosciuti dall’ente impositore fin dall’origine ma non contestati, in quanto ciò pregiudicherebbe il diritto del contribuente ad una difesa unitaria e 5 complessiva, a cui presidio si pone il predetto principio generale, ma deve necessariamente fondarsi su nuovi elementi atti.

 

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