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ACCERTAMENTO – ORDINANZA  n. 12492, DEPOSITATA il 20.4.2022 – Accertamento – Differenze inventariali derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino  di cui al D.P.R.  n. 600/1973 o dalla documentazione omessa e ricevuta e le consistenze delle rimanenze registrate  – Presunzione relativa di cessione e acquisto  per il periodo oggetto di controllo – Operatività della presunzione esclusivamente al momento dell’inizio degli accessi, controlli e verifiche – Estensione della presunzione a periodi precedenti all’anno in corso, se oggetto di controllo, qualora siano presenti differenze quantitative anche in tali annualità

ACCERTAMENTO – ORDINANZA  n. 12492, DEPOSITATA il 20.4.2022

 Accertamento – Differenze inventariali derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino  di cui al D.P.R.  n. 600/1973 o dalla documentazione omessa e ricevuta e le consistenze delle rimanenze registrate  – Presunzione relativa di cessione e acquisto  per il periodo oggetto di controllo – Operatività della presunzione esclusivamente al momento dell’inizio degli accessi, controlli e verifiche – Estensione della presunzione a periodi precedenti all’anno in corso, se oggetto di controllo, qualora siano presenti differenze quantitative anche in tali annualità

La Sezione quinta civile, con ordinanza, ha così statuito: In tema di accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi, in base al D.P.R. n. 441 del 1997, art. 4, comma 2, “le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 14, comma 1, lett. d, o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta, e le consistenze delle rimanenze registrate costituiscono presunzione di cessione o di acquisto per il periodo d’imposta oggetto del controllo, presunzione che è relativa e superabile non con  qualunque mezzo di prova, ma solamente con le prove tassativamente indicate dal citato D.P.R., artt. 1 e 2”; al cit. art. 4, comma 1, viene precisato che gli effetti delle presunzioni di cessione e di acquisto, conseguenti alla rilevazione fisica dei beni, operano esclusivamente a momento dell’inizio degli accessi, controlli e verifiche (“1. Gli effetti delle presunzioni di cessione e di acquisto, conseguenti alla rilevazione fisica dei beni, operano al momento dell’inizio degli accessi, ispezioni e verifiche”), sicché la norma presuppone implicitamente una verifica fiscale da parte degli organi accertatori e stabilisce che le presunzioni in oggetto operano limitatamente al periodo d’imposta coincidente con l’anno solare nel corso del quale è effettuata la verifica; tuttavia, al medesimo art. 4, comma 2, viene previsto che le “eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture di magazzino di cui al D.P.R. n. 600 del 1973 o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta e le consistenze delle rimanenze finali registrate dallo stesso contribuente”, costituiscono “presunzioni di cessione o di acquisto per il periodo d’imposta oggetto del controllo”; pertanto, in tal caso, le presunzioni di cessioni e di acquisto operano anche per i periodi d’imposta precedenti all’anno in corso, ma comunque oggetto del controllo, qualora emergano in relazione a tali annualità le differenze quantitative di cui sopra (1).

 

(1) V. Cass. n. 23674/2018

 

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