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IMPOSTE INDIRETTE – SUCCESSIONI E DONAZIONI – SENTENZA n. 11831, DEPOSITATA il 12.4.2022  –  Donazioni – Liberalità indirette – Assoggettamento all’imposta di donazioni – Condizioni

IMPOSTE INDIRETTE – SUCCESSIONI E DONAZIONI – SENTENZA n. 11831, DEPOSITATA il 12.4.2022  

 Donazioni – Liberalità indirette – Assoggettamento all’imposta di donazioni – Condizioni

La Corte di Cassazione, sez. 5., con sentenza, ha così statuito: Le liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione devono sempre essere assoggettate all’imposta di donazione, salvo quelle collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’Iva. Le altre liberalità indirette, quelle cioè non risultanti espressamente in atti soggetti a registrazione, confluiscono nella fattispecie delle liberalità indirette non formalizzate, accertabile e tassabile alle condizioni previste dall’art. 56-bis del D.Lgs. n. 346/1990. Quando il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 si occupa (all’art. 56-bis, T.U.S.D., rubricato “Accertamento delle liberalità indirette”) della tassazione delle liberalità diverse dalla donazione “formale”, enuncia due principi: a) la facoltà del contribuente di registrare “volontariamente” le liberalità indirette (art. 56-bis, comma 3, T.U.S.D.); b) il potere dell’Amministrazione di accertare le liberalità indirette solo al ricorrere di due presupposti (art. 56-bis, comma 1, T.U.S.D.):- “quando l’esistenza” della liberalità indiretta “risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi”; – “quando le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all’importo di 350 milioni di lire (pari a 180.760 euro)“.

Link alla sentenza

 

La Corte completa il quadro dell’imposizione delle liberalità indirette.