logo home

ACCERTAMENTO – SENTENZA n. 12127, DEPOSITATA il 14.4.2022 – Accertamento – Imputazione degli elementi reddituali d’impresa ex art. 109, d.P.R. n. 917/ 1986 – Spese di acquisizione dei servizi –  Imputazione all’esercizio  nel quale la “prestazione è ultimata” – Prestazioni periodiche – Rilevanza della data di maturazione dei corrispettivi

ACCERTAMENTO – SENTENZA n. 12127, DEPOSITATA il 14.4.2022  

 Accertamento – Imputazione degli elementi reddituali d’impresa ex art. 109, d.P.R. n. 917/ 1986 – Spese di acquisizione dei servizi –  Imputazione all’esercizio  nel quale la “prestazione è ultimata” – Prestazioni periodiche – Rilevanza della data di maturazione dei corrispettivi

 La Corte di Cassazione, sez. 5., con sentenza, ha così statuito: La regola dettata dall’art. 109 (già art. 75) d.P.R. n. 917 del 1986, è quella di imputare gli elementi reddituali d’impresa, purché certi e determinabili, al periodo di imposta in cui si verificano i presupposti ai quali essi si ricollegano e cioè a quello in cui sorge il diritto all’acquisizione del provento o l’obbligo al sostenimento dell’onere, senza considerare il momento a cui risale la percezione o il pagamento, in quanto, ponendosi in contrapposizione col principio di cassa, risponde all’esigenza di evitare che gli elementi reddituali siano spostati a discrezione del contribuente, coerentemente con il principio dell’autonomia della obbligazione tributaria e del periodo di imposta cui essa afferisce  (1). Ciò vale, come si è detto al punto che precede, anche per le spese di acquisizione dei servizi, le quali sono da imputare e si considerano sostenute nell’esercizio nel quale la «prestazione è ultimata», tranne che per le prestazioni periodiche, correlate a determinate tipologie contrattuali, quali locazione, somministrazione, assicurazione, etc., per le quali rileva la data di maturazione dei corrispettivi.

 

(1) V. Cass., Sez. 5, 23/07/2020, n. 15752.

 

link alla sentenza

TORNA ALLA PAGINA PRINCIPALE