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RISCOSSIONE – ORDINANZA  n. 10387, DEPOSITATA il 31.3.2022 – Riscossione – Cartella di pagamento notificata al chiamato all’eredità – Mancata accettazione dell’eredità – Estraneità alla responsabilità tributaria del “de cuius” – Irrilevanza dell’omessa impugnazione dell’avviso di accertamento – Opponibilità della cartella – Onere dell’Ufficio provare i presupposti per la c.d. accettazione presunta dell’eredità ex art.485 cod. civ.

RISCOSSIONE – ORDINANZA  n. 10387, DEPOSITATA il 31.3.2022

 

Riscossione – Cartella di pagamento notificata al chiamato all’eredità – Mancata accettazione dell’eredità – Estraneità alla responsabilità tributaria del “de cuius” – Irrilevanza dell’omessa impugnazione dell’avviso di accertamento – Opponibilità della cartella – Onere dell’Ufficio provare i presupposti per la c.d. accettazione presunta dell’eredità ex art.485 cod. civ.

La Sezione quinta civile, con ordinanza, ha così statuito: Il chiamato all’eredità, che non l’abbia accettata, non risponde dei debiti del “de cuius”, nè assume rilevanza l’omessa impugnazione dell’avviso di accertamento notificato al medesimo dopo l’apertura della successione, stante l’estraneità di detto chiamato alla responsabilità tributaria del “de cuius”, circostanza che è, di conseguenza, legittimato a far valere in sede di opposizione alla cartella di pagamento. E’ pertanto onere dell’Ufficio, quale attore in senso sostanziale, provare, affinché potessero ravvisarsi sussistenti i presupposti per la c.d. accettazione presunta dell’eredità, ex art. 485 cod. civ., la mancata effettuazione dell’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione da parte di chi sia in possesso dei beni ereditari.

 

  1. Cass. n.13639/2018

 

 

 

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