logo home

IMPOSTE INDIRETTE – REGISTRO – ORDINANZA INTERLOCUTORIA n. 10283, DEPOSITATA il 31.3.2022 – Registro – Art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 come modificato – Compatibilità con gli artt. 5, numero 8, della direttiva n. 77/388/CEE e 19 della direttiva n. 2006/112/CE –  Questione.

IMPOSTE INDIRETTE – REGISTRO – ORDINANZA INTERLOCUTORIA n. 10283, DEPOSITATA il 31.3.2022

 

Registro – Art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 come modificato – Compatibilità con gli artt. 5, numero 8, della direttiva n. 77/388/CEE e 19 della direttiva n. 2006/112/CE –  Questione.

La Sezione quinta civile, con ordinanza interlocutoria, ha ritenuto di dover sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente questione: «se gli artt. 5, numero 8, della direttiva n. 77/388/CEE e 19 della direttiva n. 2006/112/CE ostino ad una disposizione nazionale come l’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, modificato dall’art. 1, comma 87, lettera a), numeri 1) e 2), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che impone all’Amministrazione finanziaria di qualificare l’operazione intercorsa tra le parti esclusivamente sulla base degli elementi testuali contenuti nel contratto con divieto del ricorso ad elementi extratestuali (ancorché essi siano oggettivamente esistenti e provati), derivandone la preclusione assoluta per l’Amministrazione finanziaria di provare che la prestazione economica, integrante una cessione d’azienda, in sé indissociabile, è stata in realtà artificialmente scomposta in una pluralità di prestazioni – le plurime cessioni dei beni -, con il conseguente riconoscimento della detrazione Iva in assenza dei requisiti previsti dal diritto dell’Unione Europea».

 

link alla sentenza