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PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO – COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di MILANO – SENTENZA n. 4441, DEPOSITATA il 15.12.2021 – Processo tributario telematico – Ricorso  –  Notificazione tramite servizio postale anziché con modalità telematiche, ai sensi del novellato art. 16 bis, d.lgs. n. 546/1992 – Inammissibilità –  Esclusione

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO – COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di MILANO – SENTENZA n. 4441, DEPOSITATA il 15.12.2021

Processo tributario telematico – Ricorso  –  Notificazione tramite servizio postale anziché con modalità telematiche, ai sensi del novellato art. 16 bis, d.lgs. n. 546/1992 – Inammissibilità –  Esclusione

Non è causa d’inammissibilità del ricorso la sua notificazione tramite il servizio postale dopo l’entrata in vigore dell’obbligo della modalità telematica per le notifiche e i depositi inerenti il processo tributario, ai sensi dell’art. 16 del D. L. 23 ottobre 2018, n. 119 (convertito in legge il 17 dicembre 2018, n. 136) che ha modificato l’art. 16 bis del D. Lgs 31 dicembre 1992, n. 546 il quale ora prevede al comma 3 che “le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreto di attuazione…”

 

 

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