LOMBARDIA – SENTENZA n. 4568, DEPOSITATA il 21.12.2021
Accertamento – Tardiva dichiarazione di credito d’imposta – Errore meramente formale – Emenda in sede giudiziaria – Ammissibilità
Nella presenta controversia, non si tratta di errore sostanziale derivante da una manifestazione di volontà, e come tale non emendabile (non vi era alcuna opzione e/o beneficio da scegliere), bensl un mero errore materiale consistente nell’omesso inserimento nel rigo SX colonna 6 della dichiarazione dei redditi, del credito conseguente ai versamenti Ivca effettuati e già riportati nei quadri SG e ST del Modello 770. Tale omissione, come indicato anche negli atti difensivi della società, è dipeso dalla novità legislativa (l’anno 2012 era il primo anno di applicazione dell’imposta di cui si discute e quindi nel 2013 è stata presentata la prima dichiarazione riguardante anche detta imposta) e dall’incertezza dovuta all’assenza di precise indicazioni circa la compilazione del Modello 770. 2013. L’omesso inserimento del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi 2012 e 2013, alla luce di quanto esposto, non può ritenersi ostativo al riconoscimento di tale credito in quanto, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione (addirittura in caso di omessa dichiarazione), l’aspetto sostanziale deve prevalere su quello formale (Cass. N° 25268/2020).