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ACCERTAMENTO  – VERIFICA – ORDINANZA n. 41903, DEPOSITATA il 29.12.2021 –   Accertamento –  Verifica – Mancata informazione preventiva al contribuente delle ragioni giustificatrici –  Nullità – Esclusione –  Irrilevanti i principi sanciti in materia di contraddittorio dalla Corte di giustizia UE e dalla legge n. 241 del 1990

ACCERTAMENTO  – VERIFICA – ORDINANZA n. 41903, DEPOSITATA il 29.12.2021

 

Accertamento –  Verifica – Mancata informazione preventiva al contribuente delle ragioni giustificatrici –  Nullità – Esclusione –  Irrilevanti i principi sanciti in materia di contraddittorio dalla Corte di giustizia UE e dalla legge n. 241 del 1990

 

La Corte di cassazione, sez. 5, con ordinanza, ha così statuito: Il secondo comma dell’art. 12 della legge dispone che “quando viene iniziata la verifica il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l’abbiano giustificata e dell’oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche”. Per questa Corte, però, la disposizione sopra richiamata, nello stabilire obblighi informativi “quando viene iniziata la verifica”, non li contempla espressamente a pena di nullità (Cass., sez. 5, 28 dicembre 2018, n. 33572) e, peraltro, anche in materia tributaria vale la regola della tassatività delle nullità (Cass., sez. un., 17 febbraio 2010, n. 3676; Cass., n. 28692/2018; Cass., n. 992/2015). Inoltre, l’onere di comunicare preventivamente l’oggetto della verifica fiscale non può desumersi, in via interpretativa, sul piano sistematico, poiché l’ordinamento tributario non prevede un generalizzato onere di procedere a preventivo contraddittorio endoprocedimentale al momento della mera raccolta degli elementi di prova, quale condizione della successiva utilizzabilità degli stessi. Un limite all’esercizio dell’azione di accertamento non può neppure ricavarsi, con riferimento all’Iva, dai principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, in quanto, sebbene essi richiedano il rispetto del contraddittorio nell’ambito del procedimento tributario, ogni volta che l’Amministrazione intenda adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo (decisione del 18 dicembre 208, in causa C-349/07, Sopropè, punti 36 e 36), essi non richiedono anche che tale contraddittorio venga instaurato prima ancora ed al fine di raccogliere dati ed elementi, essendo stato anzi puntualizzato che “l’amministrazione, quando procede alla raccolta di informazioni, non è tenuta ad informarne il contribuente, né a conoscere il suo punto di vista” (Corte Giustizia UE, 22 ottobre 2013, in causa C-276/12, Jirl Sabou, punto 41; Cass., sez. un., 8 dicembre 2015, n. 24283). Neppure può essere applicato in modo integrale il procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990, con i rispettivi principi di efficienza e trasparenza, dell’ordinamento tributario. Invero, si rileva che l’avviso di accertamento è il risultato del procedimento tributario. Il procedimento tributario è, dunque, una species del procedimento amministrativo, sicché, come rilevato dalla dottrina, l’avviso di accertamento va considerato una species del provvedimento amministrativo. Ciò significa, appunto, che all’avviso di accertamento deve applicarsi, in primo luogo, la disciplina propria, contenuta principalmente nel d.P.R. n. 600 del 1973 (testo unico in materia di accertamento), all’art. 42, e nel d.P.R. n. 633 del 1972 (testo unico in materia di Iva), all’art. 56. Inoltre, deve tenersi conto della disciplina cristallizzata nello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000.

 

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