NOTIFICAZIONI – SEZIONI UNITE – SENTENZA n. 40543, DEPOSITATA il 17.12.2021
Notificazioni – Atti di imposizione tributaria – Principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione – Applicazione – Non osta la particolare natura recettizia dei suddetti atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione
La Corte di cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 33408 del 2021, pronunciando su questione di massima di particolare importanza ed oggetto di contrasto, hanno affermato il seguente principio di diritto: “In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’art.60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell’atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente