IMPOSTE INDIRETTE – IVA – ORDINANZA n. 30016, DEPOSITATA il 26.10.2021
IVA – Sale and lease back – Operazione di finanziamento del soggetto che appare venditore – Non assoggettabile ad imposta – Escluso il diritto alla detrazione
La Corte di cassazione, sez. 5, con ordinanza, ha così statuito: Ai fini dell’iva per cessione di beni si deve intendere non già il trasferimento di proprietà nelle forme previste dal diritto nazionale vigente, bensì qualsiasi operazione di trasferimento di un bene materiale compiuta da una parte che autorizza l’altra parte a disporre di fatto di tale bene come se ne fosse il proprietario. Come ha chiarito la giurisprudenza unionale (Corte giust. 27 marzo 2019, causa C-201/18, Mydibel SA c. Gov. Belgio), un’operazione di carattere eminentemente finanziario quale il sale and lease back, volta al fine di aumentare la liquidità del venditore, che mantiene il possesso dei beni venduti, e in maniera duratura, per esigenze concernenti lo svolgimento della sua attività economica, non risponde a tale nozione (per questa definizione vedi da ultimo, in applicazione dell’indicata giurisprudenza unionale, Cass. 27 aprile 2021, n. 11023 che ha escluso che un’operazione di sale and lease-back configuri una cessione di bene imponibile ai fini dell’iva). Pertanto nel caso in esame, non essendo ravvisabile una cessione imponibile ai fini dell’iva, va escluso l’esercizio del diritto di detrazione.