CONTENZIOSO – PROCESSO – ORDINANZA n. 33711, DEPOSITATA il 12.11.2021
Processo – Sentenza – Motivazione – Riferimento alle ragioni soltanto di una delle parti – Censurabilità
LA corte di cassazione, sez. 5, con ordinanza , ha così statuito: La sentenza nella quale il giudice si limiti a riportare le ragioni esposte da una delle parti senza prendere in considerazione quelle contrapposte dall’altra sarebbe censurabile se ed in quanto oggettivamente incompleta, e qualora il contenuto dell’atto riportato a scopo motivazionale non è idoneo e sufficiente a sostenere la decisione.
((Tanto è avvenuto nel caso in esame, nel quale la CTR, prendendo acriticamente ed esclusivamente in considerazione le ragioni esposte dall’Ufficio, ha del tutto omesso di esaminare le argomentazioni utilizzate dal contribuente (e trascritte nel ricorso per cassazione) per smentire la tesi dell’inesistenza oggettiva delle operazioni poste in essere dalla società ricorrente).