logo home

ELUSIONE, ABUSO E FRODE – SENTENZA n. 27158, DEPOSITATA il 6.10.2021 – Abuso del diritto – Configurabilità – Condizioni – Vendita da parte di due società, costituenti un unico centro di interessi, delle quote di azioni di una terza società ad esse appartenente a prezzo di una prima quota sproporzionato rispetto all’altra –  Sopravvenienza di una plusvalenza, fiscalmente esente, generata dal maggior prezzo – Irrilevante il patto parasociale intercorso fra le società venditrici a giustificazione dell’operazione

ELUSIONE, ABUSO E FRODE – SENTENZA n. 27158, DEPOSITATA il 6.10.2021  

 

Abuso del diritto – Configurabilità – Condizioni – Vendita da parte di due società, costituenti un unico centro di interessi, delle quote di azioni di una terza società ad esse appartenente a prezzo di una prima quota sproporzionato rispetto all’altra –  Sopravvenienza di una plusvalenza, fiscalmente esente, generata dal maggior prezzo – Irrilevante il patto parasociale intercorso fra le società venditrici a giustificazione dell’operazione

 

La Corte di Cassazione, sez. 5., con sentenza, ha così statuito: L’acquisto   delle azioni di una società da parte di una terza società a prezzo sproporzionato praticato da una delle due società venditrici, aventi la stessa compagine sociale, rispetto a quello praticato dall’altra, fa fuoriuscire l’operazione di acquisizione e di successiva cessione azionaria da una normale logica di mercato, determinando un’evidente distorsione dello schema negoziale utilizzato per configurare l’ipotesi elusiva determinante  effetti fiscali distorsivi, costituiti dal fatto che il prezzo di vendita della prima quota genera plusvalenza esente ai sensi dell’art. 87 del Tuir, mentre la seconda genera ricavi ai sensi dell’art. 85 co. 1 lettera c). Conseguentemente maggiore è  il prezzo attribuito alla quota del 34%, minore è il carico fiscale complessivo. Non può costituire giustificazione dell’operazione il patto parasociale che garantiva alcuni privilegi alla società detentrice della quota delle azioni vendute a maggior prezzo non solo perché l’efficacia di tale patto è limitata alle parti contraenti (art. 1372 cod. civ.), ma anche perché l’acquisto di tutte le azioni ha reso la società acquirente titolare dell’intero pacchetto azionario della società venduta. con evidente irrilevanza, non solo giuridica ma anche economica, dei patti stipulati a favore della società privilegiata, nella precedente detenzione azionaria.

 

 

Link alla sentenza

 

TORNA ALLA PAGINA PRINCIPALE