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ACCERTAMENTO – COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di MILANO – SENTENZA n- 403, DEPOSITATA il 22.10.2021 – Accertamento – Esistenza di una società di capitali –  Riqualificazione quale società di fatto – Applicazione delle norme sulla imputazione dei redditi per trasparenza ex art. 5 d.P.R. n. 91771986 – Esclusione

ACCERTAMENTO – COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di MILANO – SENTENZA n- 403, DEPOSITATA il 22.10.2021

Accertamento – Esistenza di una società di capitali –  Riqualificazione quale società di fatto – Applicazione delle norme sulla imputazione dei redditi per trasparenza ex art. 5 d.P.R. n. 91771986 – Esclusione

La effettiva esistenza della società di capitali, che ha acquistato personalità giuridica con la regolare iscrizione nel registro delle imprese ed ha effettivamente svolto determinate attività economiche, preclude che la società di capitali regolarmente costituita ed operante possa essere “degradata” a società di fatto in ragione degli illeciti tributari commessi. In tal senso la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di società di capitali, non è configurabile la simulazione del contratto sociale, sia in ragione delle inderogabili formalità che assistono la creazione e la stessa organizzazione dell’ente, sia in relazione alla tassatività delle cause di nullità previste dall’art. 2332 c.c. (nel testo modificato in attuazione della direttiva n. 68/151/CE), la cui clausola di chiusura esclude, al di fuori dei casi previsti, l’assoggettamento della società a cause di nullità assoluta o relativa, d’inesistenza o d’annullabilità; conseguentemente la reale volontà dei contraenti, dopo la nascita dell’ente, non può più influire su atti ed iniziative tipiche di tale nuovo autonomo soggetto giuridico che, una volta iscritto nel registro delle imprese, agisce coinvolgendo terzi a prescindere dalla volontà effettiva, vive di vita propria ed opera compiendo la propria attività per realizzare lo scopo sociale, a prescindere dall’intento preordinato dei suoi fondatori; l’atto di costituzione dell’ente non può perciò essere interpretato secondo la comune intenzione dei contraenti, restando consacrato secondo la volontà che risulta iscritta ed in tal modo portata a conoscenza dei terzi. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 29700 del 14/11/2019, Rv. 656118 – 01; conforme n.22560 del 2015). Ne consegue l’impossibilità di applicare alla società di capitali le norme sulla imputazione dei redditi per trasparenza ai soci ex art.5 d.P.R. n.917 del 1986, norma applicabile alle società di persone e alle equiparate società di fatto.

 

 

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