FINANZA LOCALE – TASSE AUTOMOBILISTICHE – ORDINANZA n. 25461, DEPOSITATA il 21 settembre 2021
Tasse automobilistiche – Cartella – Termine di notifica triennale ex art. 5, comma 51, D.L. n. 953/1982 – Esclusa l’applicazione del termine biennale ex art.25, comma 1, D.P.R. n. 602/1973
La Corte di cassazione, sez. 5, con ordinanza, ha così statuito: L’art. 5, comma 51, del DI n. 953 del 1982, come conv., dispone: “L’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 10 gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”. Trattasi di norma speciale, ed applicabile alla notifica della cartella per il pagamento di tali tasse come ribadito, anche recentemente, da questa Corte di legittimità (cfr. Cass. sez. V, 23.10.2020, n. 23261, conf. Cass. sez. VI-V, 9.1.2014, n. 315). Pertanto non trova applicazione l’art. 25, comma primo, lett. c), del Dpr n. 602 del 1973, norma applicabile in relazione a tributi diversi.