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IMPOSTE INDIRETTE – IVA  – ORDINANZA n. 26515, DEPOSITATA il 30 settembre 2021 – IVA – Detrazione – Operazione inesistente – Riconoscimento del relativo diritto se il cedente ha provveduto al versamento integrale dell’imposta indicata in fattura

IMPOSTE INDIRETTE – IVA  – ORDINANZA n. 26515, DEPOSITATA il 30 settembre 2021

 

IVA – Detrazione – Operazione inesistente – Riconoscimento del relativo diritto se il cedente ha provveduto al versamento integrale dell’imposta indicata in fattura

La  Corte di cassazione, sez.5, con ordinanza, ha così statuito: Ai sensi degli artt. 10, par. 2, e 17, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, applicabile alle operazioni in esame ratione temporis, il diritto alla detrazione è legato alla realizzazione effettiva della cessione di beni o della prestazione di servizi di cui trattasi, per cui in difetto della cessione effettiva dei beni o della prestazione dei servizi un siffatto diritto non può sorgere, non essendo sufficiente la sua indicazione della relativa fattura (cfr. Corte UE, 27 giugno 2018, SGI).  Per quanto, invece, riguarda la posizione dell’emittente, si rileva che l’art. 21, settimo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, stabilisce che «Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti … l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura».  L’’applicazione del principio di neutralità dell’i.v.a. e di proporzionalità degli obblighi imposti ai contribuenti impone, altresì, di riconoscere la sussistenza del diritto alla detrazione delll’i.v.a. di rivalsa a monte, sia  pure per un’operazione non effettivamente posta in essere, laddove il cedente abbia provveduto, come nel caso in esame, a versare integralmente l’imposta esposta nella relativa fattura in esecuzione di una transazione fiscale conclusa nell’ambito di una procedura di concordato preventivo, in quanto in tal modo risulta eliminato definitivamente il rischio di perdita di gettito fiscale.

 

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