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CONTENZIOSO PROCESSO –  ORDINANZA n. 25474, DEPOSITATA il 21 settembre 2021 – Processo – Prova presuntiva  – Requisiti di precisione, gravità e concordanza – Incensurabile in sede di legittimità dell’apprezzamento del giudice di merito –   Controllo del giudice di legittimità limitato alla verifica della tenuta ella motivazio

CONTENZIOSO PROCESSO –  ORDINANZA n. 25474, DEPOSITATA il 21 settembre 2021

 

Processo – Prova presuntiva  – Requisiti di precisione, gravità e concordanza – Incensurabile in sede di legittimità dell’apprezzamento del giudice di merito –   Controllo del giudice di legittimità limitato alla verifica della tenuta ella motivazione.

 

La  Corte di cassazione, sez.5, con ordinanza, ha così statuito: In tema di prova presuntiva risulta incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. (Cass. 17/01/2019, n. 1234).

[Nella vicenda all’esame, la commissione tributaria regionale ha ritenuto – con valutazione in fatto qui non censurabile – che il quadro indiziario fornito dall’amministrazione (sostanzialmente: la mancanza di redditi dichiarati in capo al socio finanziatore), non fosse sufficiente ad affermare che il finanziamento effettuato da un socio alla società, fosse in realtà il frutto di ricavi provenienti dalla medesima attività sociale, non dichiarati dalla contribuente e poi riversati nelle casse sociali dal suo socio – nonché legale rappresentante -, simulando un mero finanziamento in favore della compagine sociale].

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