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ACCERTAMENTO – ORDINANZA n. 17312, DEPOSITATA il 17 giugno 2021 – Accertamento – Rettifica del valore delle rimanenze iniziali – Necessità di considerare dello stesso valore anche le giacenze dell’anno precedente – Esclusione

ACCERTAMENTO – ORDINANZA n. 17312, DEPOSITATA il 17 giugno 2021

 Accertamento – Rettifica del valore delle rimanenze iniziali – Necessità di considerare dello stesso valore anche le giacenze dell’anno precedente – Esclusione

 La Corte di cassazione, sez. 5, con ordinanza, ha così statuito: L’art.110 T.u.i.r. sancisce il principio della continuità dei valori di bilancio, ponendo l’obbligo a carico dell’ufficio accertatore di tenere conto del maggior valore attribuito alle rimanenze anche negli esercizi successivi (Cass., sez. 5, 26 settembre 2018, n. 22932, citata). Orbene, se è vero che, in caso di rettifica del valore delle rimanenze finali di un esercizio, l’Ufficio deve provvedere automaticamente a rettificare e riliquidare la dichiarazione dei redditi relativa all’anno successivo, senza che, a questo fine, si renda necessaria una qualunque attivazione da parte del contribuente e a prescindere da una specifica attività di accertamento avente ad oggetto tale periodo d’imposta, tuttavia, non è vero il contrario; in altri termini, accertate dall’ufficio le rimanenze iniziali, non per questo – stante il principio di autonomia dei periodi di imposta, sancito dal D.P.R. n.  917 del 1986, art. 7 – devono essere considerate dello stesso valore anche le giacenze dell’esercizio precedente; inoltre, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, in caso di definizione del valore delle rimanenze iniziali di un periodo di imposta, l’Agenzia delle entrate mantiene, comunque, il diritto/potere di rettificare il valore delle rimanenze finali dell’esercizio precedente (Cass., sez. 5, 12 settembre 2012, n. 15250);

 

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