CONTENZIOSO – PROCESSO – CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA n. 10456, DEPOSITATA il 21.4.2021
Processo – Imposte periodiche – Giudicato esterno su fatti aventi efficacia permanente e pluriennale – Effetti vincolanti per periodi d’imposta successivi
La Corte di cassazione, sez. 5, con ordinanza, ha così statuito: In materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta (sez. V, n. 31084 del 2019), e l’efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo nell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione a quelli non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche con riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (sez. V, ord. n. 37 del 2019).
( Nel caso di specie, il vizio dell’autorizzazione all’accesso domiciliare, costituente il presupposto per la verifica e l’accertamento relativo a più annualità, dichiarato in relazione ad un periodo, è stato esteso anche agli altri, che dallo stesso atto dipendono).