CONTENZIOSO – PROCESSO – CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA n. 12406 DEPOSITATA l’11. 5.2021
Processo – Esercizio dei poteri istruttori d’ufficio – Obiettiva situazione d’incertezza – Divieto di sopperire a carenze istruttorie delle parti
II potere del giudice di disporre l’acquisizione d’ufficio di mezzi di prova, dev’essere interpretato alla luce del principio di terzietà sancito dall’art. 111 Cost., il quale non consente al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori: tale potere, pertanto, può essere esercitato soltanto ove sussista un’obiettiva situazione di incertezza, al fine d’integrare gli elementi di prova già forniti dalle parti, e non anche nel caso in cui il materiale probatorio acquisito agli atti imponga una determinata soluzione della controversia e che la previsione normativa in esame ha natura eccezionale, precludendo al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori in un processo a connotato tendenzialmente dispositivo
Vedi: Cass. civ., 24 febbraio 2020, n. 4762