IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI PRONOSTICI E SULLE SCOMMESSE – COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO – SENTENZA n.728/2020, DEPOSITATA il 27.11.2020
Imposta unica sulle scommesse ex art. 2, comma 2, d.lgs. n. 404/1998 – Imposta indiretta – Territorialità – Applicabiità anche in assenza di concessione – Legittimo l’accertamento in via induttiva sulla base della raccolta media della provincia
La CTR del Veneto, con sentenza, ha così statuito: L’imposta unica sulle scommesse è un’imposta indiretta, che colpisce la ricchezza (del giocatore) nel momento in cui una somma (la puntata) viene trasferita dal giocatore al gestore della scommessa. La territorialità dell’imposta è connessa al luogo in cui la scommessa viene effettuata. La norma è applicabile anche in assenza di una specifica concessione per la raccolta delle scommesse. E’ corretta la determinazione induttiva della base imponibile effettuata dall’Ufficio in base alla raccolta media della provincia. Non sussiste il contrasto con gli artt. 23 e 53 della Costituzione, in quanto tutti coloro che svolgono nel territorio dello stato italiano la stessa attività (raccolta di scommesse) sono sottoposti ai medesimi oneri tributari, indipendentemente dal fatto che siano titolari o meno di specifica concessione. Non sussiste duplicazione d’imposta rispetto alla “Gaming tax” applicata a Malta.”.