logo home

ACCERTAMENTO – COMMISSIONE TRIBUTARIA DEL VENETO N. 453/21, DEPOSITATA il 18 MARZO 2021 – Accertamento – Raddoppio dei termini ex art. 12, comma 2-bis, d.l. n. 28 del 2009  – Norma di carattere processuale – Detenzione di attività finanziarie in Stati a fiscalità privilegiata – Presunzione di evasione ex art. 12, comma 2, stesso decreto – Norma di natura sostanziale applicabile dal 1° luglio 2009 – Per il periodo anteriore ammissibilità, secondo le regole ordinarie, delle presunzioni semplici, qualificate da precisione, gravità e concordanza

ACCERTAMENTO – COMMISSIONE TRIBUTARIA DEL VENETO N. 453/21, DEPOSITATA il 18 MARZO 2021

Accertamento – Raddoppio dei termini ex art. 12, comma 2-bis, d.l. n. 28 del 2009  – Norma di carattere processuale – Detenzione di attività finanziarie in Stati a fiscalità privilegiata – Presunzione di evasione ex art. 12, comma 2, stesso decreto – Norma di natura sostanziale applicabile dal 1° luglio 2009 – Per il periodo anteriore ammissibilità, secondo le regole ordinarie, delle presunzioni semplici, qualificate da precisione, gravità e concordanza

La C. T. R. del Veneto, sez. 1, con sentenza, ha così statuito: La previsioni di cui al commi 2-bis del d.l. 78/2009, ha natura procedimentale e non sostanziale e soggiace perciò al principio “tempus regit actum“. Pertanto l’Amministrazione finanziaria, può applicare il raddoppio dei termini ai fini della contestazione della sottrazione alla tassazione di redditi esportati in paesi a fiscalità privilegiata, sia nel caso in cui avvalendosi della presunzione legale stabilita dal comma 2 del citato art. 12, per la quale la disponibilità finanziaria detenuta nei ”paradisi  fiscali”, e non dichiarata, è provento di redditi sottratti a tassazione, sia nel caso equivalente, in cui essa , senza ricorrere alla presunzione in oggetto in quanto non applicabile retroattivamente prima del 1° luglio 2009, trattandosi di norma sostanziale, contesti comunque la medesima fattispecie di sottrazione alla tassazione di redditi esportati in paesi a fiscalità privilegiata, avvalendosi, secondo le regole probatorie ordinarie, di presunzioni semplici, qualificate dalla gravità, precisione e concordanza.

 

 

link alla sentenza

TORNA ALLA PAGINA PRINCIPALE