IMPOSTE INDIRETTE – IVA – CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE 5 – SENTENZA n. 11023, DEPOSITATA il 27.4.2021
IVA – Contratto di “sale and lease back” – Soggezione all’imposta – Esclusione – Non ravvisabile una “cessione di beni” ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, della “sesta direttiva”
Ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, della «sesta direttiva» sono soggette ad IVA «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale». Si considera «cessione di bene», ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1, della medesima direttiva, «il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario». Il successivo art. 10, paragrafo 2, infine, dispone che «il fatto generatore dell’imposta si verifica e l’imposta diventa esigibile all’atto della cessione di beni o della prestazione di servizi (-..)
In merito alla (im)possibilità di assimilare l’operazione di sale and lease back, intesa come di seguito chiarito, ad una «cessione di beni» rilevante a fini IVA si è infine espressa, esplicitamente, la recente Corte giust., sentenza 27 marzo 2019, Mydibel SA/Stato belga, C-201/18, ancorché con riferimento alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, c.d. «direttiva IVA» (come modificata dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009).
In base all’illustrata interpretazione del diritto sovranazionale dev’essere rivisitato l’orientamento di questa Corte, circa l’imponibilità a fini IVA della vendita in seno a sale and lease back, sostanzialmente fondata su una scomposizione (a fini tributari) dell’unitaria e complessa operazione economica che non trova giustificazione nella causa concreta del contratto in esame e si mostra non aderente al dettato normativo di riferimento (si veda, per il detto orientamento, Cass. sez. 5, 15/10/2001, n. 12549, Rv. 549633-01, in motivazione).
Il «leaseback» ha dunque una causa concreta diversa da quella del contratto di vendita puro e semplice, trattandosi di un’unica operazione complessa e con causa finanziaria (il fine di aumentare la liquidità del venditore-utilizzatore), da considerarsi nella globalità dei suoi elementi negoziali strettamente connessi onde scongiurarne un’artificiosa scomposizione a fini tributari
La causa finanziaria del contratto in esame impedisce quindi di assimilare (a fini IVA) la somma corrisposta dall’acquirente concedente al corrispettivo dovuto al venditore in forza del tipico contratto di vendita. Allo stesso tempo, l’ininterrotta disponibilità del bene in capo all’alienante-utilizzatore impedisce di assimilare l’operazione ad una «cessione di beni» rilevante a fini IVA, tanto per il diritto interno quanto per quello sovranazionale, in ragione dell’assenza di autorizzazione in capo all’acquirente-concedente di disporre di fatto di tale bene come se ne fosse il proprietario.