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CONTENZIOSO – Processo – CTP REGGIO EMILIA, sez. 2 – SENTENZA n. 49.02.2021, depositata il 26.2.2021 – Processo – Atti impugnabili – Risposta ad interpello proposto da società per azioni se, in ipotetica ristrutturazione del gruppo, sussistessero i requisiti par l’accesso al consolidato mondiale – Natura consultiva dell’attività dell’amministrazione –  Conseguenze

CONTENZIOSO – Processo – CTP REGGIO EMILIA, sez. 2 – SENTENZA n. 49.02.2021, depositata il 26.2.2021

Processo – Atti impugnabili – Risposta ad interpello proposto da società per azioni se, in ipotetica ristrutturazione del gruppo, sussistessero i requisiti par l’accesso al consolidato mondiale – Natura consultiva dell’attività dell’amministrazione –  Conseguenze

La CTP di Reggio Emilia, sez. 2,  con sentenza, ha così statuito: La risposta con la quale l’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Grandi Contribuenti ha risposto ad interpello proposto da società per azioni per conoscere se, in una ipotizzata ristrutturazione del gruppo, sussistessero in capo ad essa i requisiti per l’accesso al consolidato mondiale, non è impugnabile,  stante il carattere consultivo dell’attività dell’Agenzia, in conformità con li dettato della Corte Cost. n. 191/2007.

(Nella specie, l’Agenzia rispondeva negativamente all’interpello considerato che la società ipotizzata non rientrava in alcuna delle categorie soggettive puntualmente inserite nell’art. 130, comma 2, TUIR. Né potevano assumere rilevanza le argomentazioni riguardanti il mancato aggiramento del principio “all in, all out” adottate dall’istante, in quanto la norma in esame, prevedendole condizioni per l’accesso all’esercizio dell’istituto in questione, non ha natura antielusiva e non può essere disapplicata).

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