AGEVOLAZIONI E SANATORIE TRIBUTARIE – COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO – SENTENZA n. 1783/17/2021, DEPOSITATA l’1.4.2021
Definizione agevolata ex art. del d. l. n.193/2016 -Effetti della “rottamazione” – Decorrenza dal momento di presentazione, da parte del contribuente della domanda di adesione e non dalla comunicazione dell’avvenuta ammissione alla sanatoria
La C. T. R. del Lazio, sez. 17, con sentenza, ha così statuito: Il legislatore ha inteso ricondurre le conseguenze della “rottamazione” esclusivamente alla presentazione dell’istanza e a prescindere dalla successiva istruttoria ad opera del Concessionario, e ciò proprio per evitare disparità di trattamento che potrebbero verificarsi in ragione delle tempistiche- più o meno celeri – della stessa.
Ciò si evince chiaramente anzitutto dal dettato normativo. L’art.6 , comma 5 del d. l. n. 193/16 infatti ricollega alla presentazione dell’istanza di adesione, e non di certo alla successiva comunicazione del Concessionario: – la sospensione dei termini di prescrizione decadenza per il recupero dei carichi oggetto di rottamazione; – la sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di scadenza successivamente al 31 dicembre 2016; – la preclusione per il Concessionario di avviare nuove azioni esecutive ovvero di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, e di proseguire quelle precedentemente avviate che non siano già in una fase avanzata (vendita o assegnazione).
Ancora va osservato ai sensi dell’articolo 1 – quater del d. l. n. 50/17 , e sempre a seguito della presentazione della mera istanza di definizione agevolata, che possono essere già rilasciati i certificati di regolarità fiscale (comma 1) o erogati rimborsi di imposte e tasse (comma 3).
Da quanto sopra emerge quindi in maniera evidente la volontà del legislatore di non attribuire alcuna rilevanza ai fini della decorrenza degli effetti della rottamazione alla successiva “ammissione” alla procedura.
E, infatti, l’articolo 6, comma 8 , lettera b) del d. l. n. 193/2016 non compie alcun riferimento agli importi corrisposti dal contribuente precedentemente all’”ammissione” alla procedura, limitandosi bensì ad affermare che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate anteriormente alla “definizione”, e non c’è dubbio che per questa ultima debba intendersi la mera presentazione dell’istanza di definizione, e non anche la successiva comunicazione di ammissione da parte del Concessionario di cui all’articolo 6, comma 3 del d. l. n. 193/16