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ACCERTAMENTO –   CORTE DI CASSAZIONE – SEZ: 6 – ORDINANZA n. 9958, DEPOSITATA il 15.4. 2021- Accertamento tributario – Raddoppio dei termini previsti dal d.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, per IRPEF, e e dal d.P.R. n. 633 del 1972, comma 3, per IVA, come modif. dal d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006 –  Presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se archiviata o presentata oltre il termine di decadenza – Applicabilità anche alle annualità anteriori alla entrata in vigore (4 luglio 2006) del d.l. n.223 del 2006 – Non incidenza delle modifiche introdotte dalla l. n. 208 del 2015 per gli avvisi di accertamento già notificati per periodi d’imposta precedenti a quelli in corso al 31 dicembre 2016 – Esclusione del raddoppio dei termini per IRAP

ACCERTAMENTO –   CORTE DI CASSAZIONE – SEZ: 6 – ORDINANZA n. 9958, DEPOSITATA il 15.4. 2021

 

Accertamento tributario – Raddoppio dei termini previsti dal d.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, per IRPEF, e e dal d.P.R. n. 633 del 1972, comma 3, per IVA, come modif. dal d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006 –  Presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se archiviata o presentata oltre il termine di decadenza – Applicabilità anche alle annualità anteriori alla entrata in vigore (4 luglio 2006) del d.l. n.223 del 2006 – Non incidenza delle modifiche introdotte dalla l. n. 208 del 2015 per gli avvisi di accertamento già notificati per periodi d’imposta precedenti a quelli in corso al 31 dicembre 2016 – Esclusione del raddoppio dei termini per IRAP

 

LaCorte di cassazione , sez 6, con ordinanza , ha così statuito: I termini previsti dal  d.P.R.n. 600del 1973, art. 43, comma 3, per l’IRPEF,e del  d.P.R. n. 633 del 1972,art. 57,comma 3, per l’IVA, come modificati dal  d.l. n. 223 del 2006, art. 27,comma 24, conv, con modificazioni  nella l. n. 248 del 2006 sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, notificati, incidano le modifiche introdotte dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi 130, 131 e 132, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l’applicazione del d.lgs. n. 128 del 2016, art. 2, comma 3, nella parte in cui sono fatti salvi gli effetti degli avvisi gia’ notificati (Cass., Sez. 5, 14 maggio 2018, n. 11620; Cass., Sez. 6-5, 19 dicembre 2019, n. 33793).

Il raddoppio dei termini  di accertamento di cui al d.P.R. n. 600 del 1073,ex art. 43, comma 3, e del d.P.r. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, non può’ valere anche per l’accertamento relativo all’IRAP. Non essendo tale imposta presidiata da sanzioni penali e’ evidente che in relazione alla stessa non puo’ operare la disciplina del “raddoppio dei termini” di accertamento quale applicabile ratione temporis (tra le altre: Cass., Sez. 6-5, 3 maggio 2018, n. 10483; Cass., Sez. 6, 24 febbraio 2020 n. 4742).

 

 

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