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IMPOSTE INDIRETTE – IVA – SENTENZA n. 9064, DEPOSITATA l’11.4.2011 –  IVA – Prestazione di servizi – Insorgenza dell’obbligazione con la esecuzione della prestazione – Esigibilità dell’imposta e termine per l’adempimento dell’obbligo di emettere fattura coincidenti con il pagamento del corrispettivo – Contestazione di omessa fatturazione – Onere dell’amministrazione finanziaria di provare, anche sulla base di elementi presuntivi, che il pagamento è stato compiuto oppure che il contribuente intende sottrarsi all’obbligo di fatturazione e di assolvimento dell’imposta

IMPOSTE INDIRETTE – IVA – SENTENZA n. 9064, DEPOSITATA l’11.4.2011

 IVA – Prestazione di servizi – Insorgenza dell’obbligazione con la esecuzione della prestazione – Esigibilità dell’imposta e termine per l’adempimento dell’obbligo di emettere fattura coincidenti con il pagamento del corrispettivo – Contestazione di omessa fatturazione – Onere dell’amministrazione finanziaria di provare, anche sulla base di elementi presuntivi, che il pagamento è stato compiuto oppure che il contribuente intende sottrarsi all’obbligo di fatturazione e di assolvimento dell’imposta

 La Corte di cassazione, sez. 5, con sentenza, ha così statuito: “In materia di iva, il fatto generatore dell’obbligazione tributaria, che comporta l’obbligo di fatturazione, in caso di prestazione di servizi è costituito dalla materiale esecuzione della prestazione, laddove il pagamento del corrispettivo identifica esclusivamente il momento di esigibilità dell’imposta, ossia quello di riscossione, nonché, in relazione a quanto previsto dall’art. 21, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, il termine per l’adempimento dell’obbligo di emettere la fattura”.

“In materia di iva, l’amministrazione finanziaria che, a fronte di indicazioni contabili che prevedano l’annotazione di prestazioni di servizi dapprima in un conto “fatture da emettere” e poi in un conto relativo a crediti da riscuotere, contesti l’omessa fatturazione delle operazioni, ha l’onere di provare, anche sulla base di elementi presuntivi, che il pagamento, pure per equivalente, è stato in realtà compiuto, oppure che il contribuente intende sottrarsi all’adempimento dell’obbligo di fatturazione e di assolvimento dell’imposta, anche in considerazione del tempo trascorso dall’esecuzione dell’operazione, attesi l’interesse del prestatore a ricevere il pagamento rapido del prezzo e la correlazione del diritto di detrazione all’esigibilità dell’imposta”.

 

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