NOTIFICAZIONI – SEZIONI UNITE – SENTENZA n. 10012, DEPOSITATA il 15.4.2021
Notificazione a mezzo posta di atto impositivo o processuale – Prova del perfezionamento della procedura notificatoria – Produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento del CAD – Necessità.
La Corte di Cassazione, sez. un. , con sentenza n. 10012 del 15.4.2021, a risoluzione di contrasto, ha affermato il seguente principio di diritto: “ In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890 del 1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (cd. CDA), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima.”