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CONTENZIOSO – GIURISDIZIONE – SEZIONI UNITE – ORDINANZA n. 8504,  DEPOSITATA il 25.3.2021 – Giurisdizione – Transazione fiscale ex art. 182-ter, r.d. n. 267/1942, nella versione ratione temporis – Mancata adesione dell’agenzia fiscale alla proposta transattiva – Impugnazione – Cognizione del giudice ordinario fallimentare

CONTENZIOSO – GIURISDIZIONE – SEZIONI UNITE – ORDINANZA n. 8504,  DEPOSITATA il 25.3.2021

 

Giurisdizione – Transazione fiscale ex art. 182-ter, r.d. n. 267/1942, nella versione ratione temporis – Mancata adesione dell’agenzia fiscale alla proposta transattiva – Impugnazione – Cognizione del giudice ordinario fallimentare

 

La Corte di cassazione, sezioni unite, con ordinanza, ha così statuito: Inserita la transazione fiscale (in senso lato) all’interno della disciplina generale delle procedure concorsuali (in senso lato) con il d.lgs 5/2006, la novella dell’art. 1, comma 81, legge 232/2016 ha indubbiamente accentuato tale posizione sistematica con la previsione dell’obbligatorietà («esclusivamente mediante la proposta ..») del sub-procedimento di “trattamento dei crediti tributari” nell’ambito della “procedura madre” di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti. A tale “esclusività” deve darsi un significato di prevalenza della ratio concorsuale su quella fiscale dell’istituto in esame, almeno nel senso funzionale ossia nel senso che questo “incidente tributario” è – essenzialmente- finalizzato alla definizione concordataria o di ristrutturazione debitoria della crisi di impresa, secondo le regole procedurali dettate per tali procedure concorsuali e di quelle più specifiche di cui all’art. 182 ter, LF.

Essendo la configurazione dell’istituto transitata sostanzialmente immutata nelle disposizioni del Codice della crisi d’impresa e delle insolvenze (d.lgs. 14/2019) e nella novella del d.l. 125/2020, deve affermarsi che non si profila una “soluzione di continuità” tra la vecchia e la nuova disciplina, con la conseguenza, indicata nella sentenza delle Sezioni Unite n. 12746/2020 di questa Corte, che la seconda può essere utilmente impiegata come elemento di valutazione ermeneutica della prima, il che ai fini della risoluzione della questione di giurisdizione in esame assume particolare rilevanza. Infatti, appare evidente che nella disciplina normativa attualmente applicabile non vi sono delle procedure di attuazione dei tributi. previsioni dalle quali possa desumersi un’ indicazione -univocamente interpretabile – relativa all’impugnabilità della mancata adesione alla proposta di transazione fiscale ed alla conseguente giurisdizione compulsabile.

Le nuove versioni degli artt. 180, quarto comma, ultima parte, 182 bis, terzo comma, seconda parte, LF introdotta con il d.l. 125/2020 invece danno un’indicazione molto più precisa e pregnante, essendo peraltro la stessa una mera riproduzione della omologa previsione di cui all’art. 48, comma 5, CCII.

Secondo tali disposizioni legislative ed in particolare secondo l’ultima, che le unifica, «Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria .. quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali (previste rispettivamente per le due procedure concorsuali, ndr).. e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione .. è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria». Orbene, questa scelta normativa indirizza in modo marcato la questione della mancata adesione alla proposta di transazione da parte dell’agenzia fiscale verso la competenza giurisdizionale di merito del tribunale fallimentare, collocando ancor più chiaramente l’istituto de quo all’interno delle procedure concorsuali ed alle loro, peculiari, finalità, piuttosto che nell’ambito delle procedure di attuazione dei tributi.

 

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