CONTENZIOSO – PROCESSO – ORDINANZA n. 9394, DEPOSITATA il 9.4.2021
Processo tributario – Principio di non contestazione – Necessità di coordinamento con quello che la mancata presa di posizione dell’ufficio sui motivi di opposizione non equivale ad ammissione dei fatti posti a base degli stessi – Applicabilità del principio, attesa l’indisponibilità dei diritti controversi, soltanto ai profili probatori del fatto non contestato
La Corte di cassazione, sez. 5, con ordinanza, ha così statuito: Il principio di non contestazione, pur operando anche nel processo tributario, va tuttavia coordinato con quello, correlato alla specialità del contenzioso, secondo cui la mancata specifica presa di posizione dell’Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva, svolti dal contribuente, non equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento di essi, né determina il restringimento del thema decidendum ai soli motivi contestati (cfr. Cass., 13/03/2019, n. 7127). E d’altronde l’applicabilità del principio di non contestazione al processo tributario, attesa l’indisponibilità dei diritti controversi, riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, e sempreché il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l’esistenza (Cass., 18/05/2018, n. 12287).