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IMPOSTE INDIRETTE – IMPOSTA SUI CONCORSI PRONOSTICI E SULLE SCOMMESSE – ORDINANZA n. 8757, depositata il 30.3.2021 – Imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse – Soggettività passiva in capo a tutti coloro che gestiscono il servizio di raccolta di gioco – Responsabilità solidale del broker con i titolari di ricevitoria che agiscono per suo conto, anche in assenza di concessione, a partire dal 2011 – Traslabilità del tributo

IMPOSTE INDIRETTE – IMPOSTA SUI CONCORSI PRONOSTICI E SULLE SCOMMESSE – ORDINANZA n. 8757, depositata il 30.3.2021

Imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse – Soggettività passiva in capo a tutti coloro che gestiscono il servizio di raccolta di gioco – Responsabilità solidale del broker con i titolari di ricevitoria che agiscono per suo conto, anche in assenza di concessione, a partire dal 2011 – Traslabilità del tributo

La Corte di cassazione, sez. 5, con ordinanza ha così statuito:

1) L’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è dovuta ancorché la raccolta di gioco avvenga in assenza o in caso di inefficacia della concessione (art.1, comma 66, della l. n. 220/2010);

2) L’art 3 del d.lgs. n. 504/1998 si interpreta nel senso che soggetto passivo di           imposta è chiunque gestisce con qualunque mezzo, per conto proprio (bookmaker) o di terzi (titolari di ricevitorie), anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse, come riconosciuto da Corte cost., con sentenza n. 27/2018;

3) Se l’attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell’imposta e delle relative sanzioni (art.1, comma 66 della l. n. 220/2010);

4) Anche le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione  svolgono un’attività gestoria che costituisce il presupposto dell’imposizione e, pertanto, sono obbligate al versamento del tributo e delle relative sanzioni;

5) In conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. n. 504/98 e dell’art. 1, comma 66, lettera b), della I. n. 220/10, soltanto nelle annualità d’imposta precedenti al 2011 le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione non sono assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse.

6)  Con riferimento ai rapporti successivi al 2011, ossia alla data di entrata in vigore della disposizione interpretativa dell’art. 1, comma 66, lettera b), non sussiste l’impossibilità di traslazione dell’imposta da parte del titolare della ricevitoria al broker (Corte cost.  n.27/2018).

 

 

 

 

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