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CONTENZIOSO – PROCESSO –  ORDINANZA n. 9076, DEPOSITATA l’1.4.2021 – Processo – Violazione del principio “ne bis in idem” – Accertamento tributario a seguito di irrogazione di sanzione con decreto penale di condanna per esercizio abusivo della professione di odontoiatra –  Procedimenti strettamente connessi e proporzionalità della risposta sanzionatoria complessiva – Esclusione

CONTENZIOSO – PROCESSO –  ORDINANZA n. 9076, DEPOSITATA l’1.4.2021

Processo – Violazione del principio “ne bis in idem” – Accertamento tributario a seguito di irrogazione di sanzione con decreto penale di condanna per esercizio abusivo della professione di odontoiatra –  Procedimenti strettamente connessi e proporzionalità della risposta sanzionatoria complessiva – Esclusione

La Corte di cassazione, sez. 5, con ordinanza ha così statuito: Questa Corte ha già chiarito come (Cass. n. 24470/2018) il divieto del ” bis in idem” non operi rispetto agli atti impositivi in quanto postula, anche in virtù dei principi enunciati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e dalla Corte costituzionale, che un soggetto sia stato sottoposto a processo penale e che, per conseguire effetti deterrenti, gli sia stata irrogata un’ulteriore misura, finalizzata alla punizione del medesimo fatto, che, al di là dalla qualificazione giuridica operata dalla legislazione nazionale, sia da ritenere di natura penale per la gravità delle conseguenze da essa derivanti: detti caratteri non sono ascrivibili alla pretesa impositiva, atteso che con la stessa l’Amministrazione finanziaria si limita a recuperare l’imposta non versata.

Nel presente caso, la sanzione penale di cui al decreto penale di condanna prodotto da parte ricorrente (doc. n. 7) è irrogata non in forza di violazioni riguardanti comportamenti rilevanti ai fini del prelievo tributario, ma per altre ragioni e a presidio di diversi interessi pubblici meritevoli di tutela.  i due procedimenti (quello penale e quello tributario) perseguono finalità diverse nella politica dello Stato diretta a reprimere condotte non consentite; il primo tutela l’interesse pubblico allo svolgimento delle professioni da parte di soggetti adeguatamente formati, il secondo l’interesse pubblico alla corretta apprensione dei tributi dovuti.

Vi è stata poi collaborazione fra gli organi pubblici in ogni fase dei due procedimenti e, in particolare, una stretta connessione fra i due giudizi finali; tanto che l’avviso di accertamento è stato notificato in data 12 febbraio 2013 mentre il decreto penale è stato notificato in data 7 aprile 2010; vi è quindi una vicinanza temporale tra i due procedimenti assai netta e rilevante.

In fine, quanto alla sanzione inflitta con il decreto penale la stessa è davvero modesta e in concreto risulta tale da risultare graduata in moda da tenere nel debito conto la pena già inflitta anche se invero non ancora definitivamente irrogata nel presente procedimento. La risposta sanzionatoria complessiva dello Stato rispetta pertanto il principio di proporzionalità ed è prevedibile da parte dei contribuenti.

Conf. Cass. 9077/2021

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