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ACCERTAMENTO  –  ORDINANZA n. 9077, DEPOSITATA l’1.4.2021 – Accertamento – Costi – Indeducibilità per attività odontoiatrica esercitata senza autorizzazione, costituente reato – Condizioni

ACCERTAMENTO  –  ORDINANZA n. 9077, DEPOSITATA l’1.4.2021

Accertamento – Costi – Indeducibilità per attività odontoiatrica esercitata senza autorizzazione, costituente reato – Condizioni

La Corte di cassazione, sez. 5, con ordinanza ha così statuito: L’art. 8, comma 3 ,del d. L. n. 16 del 2012 ha modificato l’art. 14 comma 4-bis della L. n. 537 del 1993 disponendo che “non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale…”.  Conseguentemente, la disposizione richiede, per negare la deduzione, non solo l’astratta configurabilità della fattispecie delittuosa; essa richiede anche che la stessa sia stata oggetto di esercizio dell’azione penale da parte dal Pubblico Ministero; difatti questa Corte ha precisato, sul punto, che (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 31789 del 05/12/2019) in tema di tassabilità dei proventi da attività illecita, a norma dell’art. 14, comma 4-bis, della I. n. 537 del 1993 (nella formulazione introdotta dall’art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. in I. n. 44 del 2012), norma integrante “ius superveniens” astrattamente più favorevole al contribuente e, quindi, avente efficacia retroattiva, l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero, con la richiesta di rinvio a giudizio, è sufficiente ad escludere la deducibilità dei costi e delle spese dei beni o delle prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo. Nel presente caso l’avvenuta condanna del contribuente per il reato di cui si è detto, incontroversa in atti, legittima il disconoscimento della deduzione dei costi, risultando evidente la loro connessione con l’esercizio dell’attività di odontoiatra per la quale e in funzione della quale sono stati sopportati.

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