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IMPOSTE INDIRETTE – SUCCESSIONI E DONAZIONI – SENTENZA del 24 marzo 2021 – Successioni e donazioni – Donazione indiretta mediante bonifico bancario dall’estero – Donante non residente in Italia e bene oggetto della donazione non “esistente” sul territorio nazionale – Assoggettamento all’imposta sulle donazioni – Esclusione

IMPOSTE INDIRETTE – SUCCESSIONI E DONAZIONI – SENTENZA del 24 marzo 2021

Successioni e donazioni – Donazione indiretta mediante bonifico bancario dall’estero – Donante non residente in Italia e bene oggetto della donazione non “esistente” sul territorio nazionale – Assoggettamento all’imposta sulle donazioni – Esclusione

Ai fini dell’imposta sulle donazioni indirette, non formalizzate in atti pubblici, imponibili ai sensi dell’art. 2, comma 50, d.l. 262/2006, rilevano e devono essere assoggettati a registrazione in termine fisso anche gli atti formati all’estero aventi ad oggetto beni diversi da immobili e aziende esistenti nel territorio dello Stato, sempreché, in virtù del principio della territorialità dell’imposta, il donante sia residente nello Stato (art. 2, comma 1, del d.lgs.346/1990-TUS), ovvero nel caso in cui il donante sia non residente, quando i beni siano “esistenti” nel territorio dello Stato (art. 2, comma 2 e 3, del TUS). Se il donante non è residente in Italia al momento della donazione, l’imposta è dovuta solamente per i beni e “diritti esistenti” sul territorio nazionale. Da siffatti rilievi emerge che, nella specie, trattandosi di donazione con bonifico da parte di un donante residente all’estero e di bene oggetto di donazione non “esistente” nel territorio dello Stato, l’atto di liberalità non è assoggettabile all’imposta sulle donazioni.

 

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