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IMPOSTE INDIRETTE – SUCCESSIONI E DONAZIONI – SENTENZA n. 6591 del 10.3.2021 – Successioni e donazioni – Trasferimento di azienda con patto di famiglia – Esenzione dall’imposta ex art. 3, comma 4 ter, d.lgs. n. 346/1990 – Necessità che l’assegnatario detenga il controllo della società per un periodo non inferiore a cinque anni – Sussistenza di tale controllo al momento della stipula del patto di famiglia – Inidoneo un patto parasociale tra i beneficiari, specialmente se successivo ed accessorio al patto di famiglia

IMPOSTE INDIRETTE – SUCCESSIONI E DONAZIONI – SENTENZA n. 6591 del 10.3.2021

Successioni e donazioni – Trasferimento di azienda con patto di famiglia – Esenzione dall’imposta ex art. 3, comma 4 ter, d.lgs. n. 346/1990 – Necessità che l’assegnatario detenga il controllo della società per un periodo non inferiore a cinque anni – Sussistenza di tale controllo al momento della stipula del patto di famiglia – Inidoneo un patto parasociale tra i beneficiari, specialmente se successivo ed accessorio al patto di famiglia

La Corte di cassazione, sez. 5, con sentenza, ha così statuito: Nel caso di trasferimento delle partecipazioni sociali con patto di famiglia, spetta all’assegnatario  l’agevolazione di cui all’art. 3, comma 4 ter, del d.lgs. n. 346/1990 solo qualora esse possano permettere il controllo, ai sensi dell’art. 2539, comma 1, n. 1, del c.c. delle società ex art. 73, comma 1, letta) del d.P.R. n. 917/1986. Ne consegue che il patto di famiglia avente ad oggetto partecipazioni che non permettano il controllo della società non rientra nella previsione di non assoggettabilità al tributo sulle successioni e donazioni. La cessione contestuale del disponente di più quote societarie, per usufruire dell’esenzione, deve consentire che sia realizzato l’effettivo passaggio generazionale dell’impresa conservandone l’unitarietà e la funzionalità mediante il totale trasferimento del controllo di diritto dai disponenti ai discendenti, secondo la ratio legis del patto di famiglia, e del beneficio fiscale. La divisione delle quote tra più assegnatari, in misura minoritaria, non permette singolarmente a nessuno di essi di esercitare il controllo societario. Un patto parasociale (nella fattispecie neppure registrato), successivo ed accessorio al patto di famiglia, con il quale i legittimari beneficiari del patto convengono misure per assicurare il controllo societario ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), c.c. non è idoneo a integrare i presupposti del trattamento agevolativo, i quali invece, devono sussistere, per espressa previsione normativa, al momento della stipula del patto, il quale deve prevedere il trasferimento di partecipazioni sociali con modalità che possano permettere il controllo societario. Inoltre, i patti parasociali sono vincolanti esclusivamente tra le parti contraenti e non possono incidere direttamente sull’attività sociale (Cass. n. 15963 del 2007) e, condividendo l’indirizzo giurisprudenziale che ritiene il patto parasociale un contratto a favore di terzo (art. 1411 c.c.), all’eventuale adempimento dello stesso (da cui scaturirebbe, secondo il ricorrente, il controllo societario) potrebbero non avere interesse gli altri soci stipulanti il patto o la società terza beneficiaria, venendo così meno la possibilità concreta ed effettiva del controllo societario indispensabile ai fini dell’esenzione dall’imposta.

NEGLI STESSI TERMINI: CASS, SENT., 7924/2021

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