IMPOSTE INDIRETTE – IMPOSTA DI REGISTRO – Ordinanza n. 7116, depositata il 12.3.2021
Imposta di registro – Avviso di liquidazione – Motivazione – Riferimento ad altro atto oggetto di registrazione –Mancata allegazione
La Corte di cassazione, sez. 5, con ordinanza, ha così statuito: In tema di imposta di registro, è nullo per difetto di motivazione e conseguente illegittima compressione del diritto di difesa del contribuente, l’avviso di liquidazione di imposta ed irrogazione di sanzioni in cui la motivazione dell’atto faccia riferimento a documentazione né allegata, né riprodotta nell’avviso stesso, atteso che l’obbligo di allegazione previsto dall’art. 7 della I. n. 212 del 2000 mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad un’attività di ricerca che comprimerebbe illegittimamente il suo diritto di difesa (Cass., Sez. V, 11 maggio 2017, n. 11623; Cass., Sez. V, 25 marzo 2011, n. 6914). Principio specificamente applicato al caso (del tutto sovrapponibile a quello di specie) in cui l’avviso di liquidazione dell’imposta emesso ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131/1986 dia indicazione solo della data e del numero del provvedimento oggetto di registrazione, senza allegare l’atto oggetto di liquidazione, con conseguente nullità dello stesso per difetto di motivazione ex art. 7 I. n. 212/2000 per lesione del diritto di difesa, non potendosi costringere il contribuente a un’attività di ricerca che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare (Cass., Sez. VI, 28 giugno 2019, n. 17486; Cass., Sez. VI, 16 novembre 2018, n. 29491; Cass., Sez. V, 14 febbraio 2018, n. 3555; Cass., Sez. VI, 7 dicembre 2017, n. 29402).
(Nel caso di specie, la Corte ha confermato la pronuncia del giudice di appello di declaratoria di nullità , per difetto di motivazione, di un avviso di liquidazione di imposta di registro che aveva fatto riferimento ad un provvedimento di ammissione al passivo di un creditore chirografario, senza allegarlo all’avviso).
CONTRA: Cass. 239/2021(e Cass. 13402/2020, 1696/2020 ivi richiamate), che ritiene legittima la motivazione dell’avviso di liquidazione nel quale sia richiamato un diverso atto purché conosciuto o comunque conoscibile, seppure non allegato.