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CATASTO – Ordinanza n. 7113, depositata il 12.3.2021 – Catasto –  Determinazione della rendita catastale – Impianto aereogeneratore – Calcolo dei cespiti – Torre di sostegno stabilmente infissa al suolo – Necessità di verificare se costituisca elemento funzionale al processo produttivo di energia elettrica o sia fornitore di altra utilità indipendente da esso

CATASTO – Ordinanza n. 7113, depositata il 12.3.2021

Catasto –  Determinazione della rendita catastale – Impianto aereogeneratore – Calcolo dei cespiti – Torre di sostegno stabilmente infissa al suolo – Necessità di verificare se costituisca elemento funzionale al processo produttivo di energia elettrica o sia fornitore di altra utilità indipendente da esso

La Corte di cassazione, sez. 5, con ordinanza,ha così statruito: La nozione che emerge dall’art. 1, comma 21, I. 208/2015 di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo. E’ irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. Tale conclusione è conforme alla ratio sottesa alla disciplina introdotta dall’art. 1, comma 21, I. 208/2015 che sancisce l’irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede – al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto – un’effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale. E’, quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l’utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo. Sul punto va segnalato che la prevalente giurisprudenza di merito si è orientata nell’affermare che la torre di sostegno costituisce parte inscindibile dell’unicum impiantistico dell’aerogeneratore (rotore-navicella-torre) e rappresenta un elemento funzionale essenziale dell’impianto eolico, che in mancanza della torre non può attuare la funzione per cui è concepito (produzione di energia eolica), superando l’indirizzo assunto dall’amministrazione finanziaria in ordine all’applicazione della c.d. normativa imbullonati al settore eolico (le circolari n. 2/E/2016 e n. 27/E/2016; cfr. CTR Campania nr. 7315/2018, CTR Toscana nr. 1756/2019, CTR Molise nr. 100 e 398/2019).

(La Corte di cassazione ha annullato la sentenza di appello, in quanto I giudici di seconde cure non si sono fatti carico del doveroso accertamento di un fatto decisivo per il giudizio consistente nel verificare se la funzione della torre sia assolutamente integrata nell’impianto di produzione e/o se tale struttura possa o meno avere caratteristiche di autonomia funzionale e fornire utilità indipendente dal processo produttivo di energia eolica.

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