NOTIFICAZIONI – Sentenza, S. U., del 23.2.2021 n. 4846
Contenzioso tributario – Giudizio di legittimità – Notifica ricorso ad Agenzia delle Entrate – Riscossione eseguita a difensore nominato dal precedente agente della riscossione – Invalidità – Ragioni – Sanatoria.
La Corte di Cassazione, S. U., con sentenza, ha così statuito: In tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso eseguita al suo successore ex lege, cioè l’Agenzia delle entrate – Riscossione, è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l’ultrattività del mandato in origine conferito a quest’ultimo prima dell’istituzione del nuovo Ente, così nominato e costituito nel giudizio concluso con la sentenza oggetto del ricorso per cassazione, non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, poiché la cessazione dell’originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore sono disposti da una norma di legge, quale il d.l. n. 193 del 2016; pertanto, la notifica del ricorso eseguita al suo successore ex lege, cioè l’Agenzia delle entrate – Riscossione, nei confronti di detto originario difensore è invalida, ma tale invalidità integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell’Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove già non avvenuta, all’Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata.