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IMPOSTE INDIRETTE-REGISTRO – Sentenza n. 30741 del 9.2.2021 – Imposta di registro – Atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi in sede di separazione – Trasferimenti immobiliari – Esenzione ex art. 19 l. n. 74 del 1987.

IMPOSTE INDIRETTE-REGISTRO – Sentenza n. 30741 del 9.2.2021

Imposta di registro – Atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi in sede di separazione – Trasferimenti immobiliari – Esenzione ex art. 19 l. n. 74 del 1987.

La Corte di cassazione sez. 5, con sentenza, ha così statuito: In tema di imposta di registro, ai fini dell’esenzione di cui all’art. 19 della l. n. 74 del 1987, nel testo conseguente alla pronuncia n. 154 del 1999 della Corte costituzionale, va riconosciuto il carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale destinata a sfociare nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile, quindi anche gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra coniugi in esito alla separazione personale e allo scioglimento del matrimonio.

 

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