CONTENZIOSO – PROCESSO – Sentenza n. 3080 del 9.2.2021
Contenzioso tributario – Infondatezza parziale della richiesta dell’Amministrazione – Annullamento dell’atto impositivo – Esclusione – Obbligo del giudice di quantificare la pretesa tributaria entro il limiti posti del “petitum” dalle parti.
La Corte dri cassazione, sez. 5, con sentenza, ha così statuito: In tema di contenzioso tributario, quando il giudice ritiene invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali ma sostanziali, sicchè ravvisa l’infondatezza parziale della richiesta dell’Amministrazione come quantificata nell’avviso di accertamento, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dal “petitum” delle parti, determinando il reddito effettivo del contribuente ai fini dell’accertamento del tributo (nella specie IRPEF) senza che ciò costituisca violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; ciò in quanto è consentito al giudice tributario, in un giudizio che non è solo sull’atto da annullare, ma anche, e principalmente, sul rapporto sostanziale tra Amministrazione e contribuente, la riduzione della pretesa avanzata prima con l’atto impositivo.