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ACCERTAMENTO – Ordinanza n. 2581 del 4.2.2021 – Accertamento – Redditi d’impresa – Omessa dichiarazione – Accertamento d’ufficio – Ricostruzione presuntiva del reddito – Incidenza dei costi sia pure induttivamente determinati in percentuale rispetto ai ricavi

ACCERTAMENTO – Ordinanza n. 2581 del 4.2.2021

Accertamento – Redditi d’impresa – Omessa dichiarazione – Accertamento d’ufficio – Ricostruzione presuntiva del reddito – Incidenza dei costi sia pure induttivamente determinati in percentuale rispetto ai ricavi

La Corte di cassazione, sez. 5, con ordinanza, ha così statuito: In tema di accertamento delle imposte sui redditi d’impresa, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l’Amministrazione finanziaria, i cui poteri trovano fondamento non già nell’art. 38 (accertamento sintetico) o nell’art. 39 (accertamento induttivo), bensì nell’art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 (cd. accertamento d’ufficio), può ricorrere a presunzioni cd. supersemplici, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, ma deve, comunque, determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, pena la lesione del parametro costituzionale della capacità contributiva (Corte cost., sent. 225/2005), senza che possano operare le limitazioni previste dall’art. 75 (ora 109) del d.P.R. n. 917 del 1986 in tema di accertamento dei costi, disciplinando tale norma la diversa ipotesi in cui una dichiarazione dei redditi, ancorché infedele, sia comunque sussistente. Sicché, quanto all’accertamento globalmente induttivo del reddito d’impresa, vale sempre la regola che il fisco deve ricostruire il reddito, tenendo conto anche delle componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinandole induttivamente e/o presuntivamente, al fine di evitare che, in contrasto con il principio della capacità contributiva, venga sottoposto a tassazione il profitto lordo, anziché quello netto.

 

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