logo home

ACCERTAMENTO –  Sentenza n. 1150 del 21 gennaio 2021 – Accertamento – Firma digitale – Notificazione in forma cartacea tramite posta – Necessità della firma autografa – Esclusione

ACCE RTAMENTO –  Sentenza n. 1150 del 21 gennaio 2021

Accertamento – Firma digitale – Notificazione in forma cartacea tramite posta – Necessità della firma autografa – Esclusione

La Corte di cassazione, sez.,5, con sentenza, ha così statuito: Sono legittimi gli atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico e sottoscritti con firma digitale nel periodo di vigenza dell’art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 82 del 2005 (CAD-Codice dell’Amministrazione Digitale), come modificato dal d.lgs. n. 179 del 2016, entrato in vigore da 14 settembre 2016, che esclude l’applicazione del Codice “limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale”. Il comma 6-bis, aggiunto all’art. 2 del CAD, lett. e), del d.lgs. n. 217, entrato in vigore dal 27 gennaio 2018, ne sancisce espressamente l’applicabilità “agli atti di liquidazione, accertamento e di applicazione delle sanzioni di natura tributaria*.

*La sentenza ha chiarito che la nuova norma non ha natura interpretativa retroattiva, tuttavia, confermando che nell’ordinamento esiste una distinzione tra fase prodromica del controllo e quella successiva dell’atto impositivo, ha implicitamente ammesso che per il passatole le regole CAD non fossero escluse per gli atti impositivi, ma solo per quelli di controllo.

La modifica apportata all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, ad opera dell’art. 7-quater, comma 6, del d.l. n. 193 del 2016, con l’inserimento del comma 6, ha introdotto la possibilità della notifica a mezzo PEC degli avvisi di accertamento.

TORNA ALLA PAGINA PRINCIPALE