SUCCESSIONI ED DONAZIONI – Sentenza n. 29506 del 24.12.2020
Imposta di donazione – Patto di famiglia – Liquidazione del conguaglio da parte del legittimario assegnatario dell’azienda a favore dei legittimari non assegnatari – Applicazione dell’aliquota o della franchigia relativa al legame di parentela dell’imprenditore con i legittimari non assegnatari anche nel caso di liquidazione – Esclusione dell’esenzione prevista dall’art. 3, comma 4 ter, d.lgs. 346/1990 per i trasferimenti d’azienda
La Corte di cassazione, sez. 5, con sentenza, ha così statuito: Il patto di famiglia in cui il beneficiario del trasferimento di azienda (o delle partecipazioni societarie) liquida il conguaglio agli altri legittimari, dal punto di vista impositivo, contiene più atti di liberalità dell’imprenditore, uno a favore del beneficiario del trasferimento e le altre a favore degli altri legittimari non assegnatari. Pertanto va applicata l’aliquota o la franchigia relativa al legame di parentela con l’imprenditore non solo con riferimento al menzionato trasferimento, ma anche alla connessa liquidazione. A quest’ultima non si applica la esenzione dalla imposta di successione e donazione prevista dall’art. 3, comma 43 ter, d.lgs. 346/1990 per i trasferimenti d’azienda (o di partecipazioni societarie).