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FISSAZIONE DELLE UDIENZE DOPO LA SCADENZA DELLO STATO DI EMERGENZA (di Ennio Attilio Sepe)

FISSAZIONE DELLE UDIENZE DOPO LA SCADENZA DELLO STATO DI EMERGENZA

di Ennio Attilio Sepe

Il D.L 14 gennaio 2021, n. 2, recante “ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’0emergenza epidemiologica da COVID-19”, all’art. 1, comma 1, ha prorogato lo stato di emergenza dal 31 gennaio al 30 aprile 2021.

Ne consegue che automaticamente è scattata anche la proroga dell’applicazione dei riti emergenziali il cui termine è stato fissato “fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza” dal decreto- legge n. 137/2020 (decreto “Ristori”), con formula lungimirante, che consente la protrazione delle misure processuali di emergenza per il processo tributario, senza la necessità della determinazione di una data da una espressa norma di legge che, specie per tale processo, ha in precedenza trovato difficoltà ad essere emanata.

Si era già posto il problema di programmare la fissazione delle udienze per il periodo successivo all’emergenza e lo stesso problema si pone oggi per il periodo post 30 aprile 2021. Ebbene, non appare dubbio che la fissazione delle udienze per tale periodo debba avvenire nelle forme ordinarie, vale a dire nelle forme prescritte dagli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 546/1992, con la previsione della trattazione in camera di consiglio e la discussione in udienza pubblica, se almeno una delle parti ne faccia richiesta (fino a quando non entrerà a regime l’udienza da remoto).

D’altronde, terminata l’emergenza, non troverebbe giustificazione l’ulteriore adozione dei riti emergenziali.

Né rileva che la fissazione delle udienze intervenga in periodo emergenziale, perché a determinare le modalità dell’udienza non è certamente la data di fissazione delle stesse, ma quella della loro celebrazione (tempus regit actum), non potendo svolgersi riti emergenziali in tempi ritornati normali, per essere venuta meno l’emergenza sanitaria.

Tuttavia, potendosi ipotizzare l’eventualità che le misure di emergenza debbano essere osservate oltre il termine del 30 aprile, considerato che il Comitato tecnico scientifico ha già espresso parere al Governo per una proroga al 31 luglio, è opportuno comunicare alle parti nell’avviso di trattazione delle cause in udienza pubblica successive al 30 aprile 2021 che, in caso di ulteriore proroga, continueranno ad essere applicate le disposizioni di cui all’art. 27 del cit. decreto “Ristori”.

Pertanto la trattazione avverrà “sulla base degli atti” tranne che vi sia istanza per l’udienza da remoto o cartolare oppure di rinvio per la discussione in udienza pubblica in presenza delle parti.

 

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