AGEVOLAZIONI E SANATORIE TRIBURIE – Ordinanza n. 27836/2020
Agevolazione “prima casa” – Alienazione dell’immobile agevolato entro cinque anni dall’acquisto – Mancato riacquisto entro l’anno successivo di altro immobile da destinare ad abitazione principale. Termini di decadenza del potere di accertamento
Nel caso di alienazione dell’immobile agevolato entro cinque anni dall’acquisto senza che il contribuente riacquisti entro l’anno successivo dal rogito un altro immobile da destinare ad abitazione principale, il potere dell’Ufficio può procedere alla revoca dell’agevolazione tributaria nel termine decadenziale di tre anni, ai sensi dell’art. 76, comma 2, d.p.r. n. 131 del 1986, che decorre dalla data in cui l’atto impositivo può essere emesso, e, cioè, dallo stesso giorno della registrazione del contratto, se il beneficio già originariamente non spettava per falsa dichiarazione del contribuente o per l’enunciazione nel contratto stesso del proposito di utilizzare il bene direttamente a fini abitativi smentito dalla circostanza in atto, mentre, solo se detto proposito, inizialmente attuabile, sia rimasto successivamente ineseguito e sia divenuto irrealizzabile, il dies a quo coincide con il giorno in cui si è verificata tale situazione.