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SUCCESSIONI E DONAZIONI – Sentenza n. 29507 del 24.12.2020 – Imposta di successione e donazione – Trust – Presupposto impositivo – Reale trasferimento di beni e diritti

SUCCESSIONI E DONAZIONI – Sentenza n. 29507 del 24.12.2020

Imposta di successione e donazione – Trust – Presupposto impositivo – Reale trasferimento di beni e diritti

La Corte di cassazione, sez. 5, con sentenza, ha così statuito: In tema di trust, l’art. 2, comma 47, della l. n. 262 del 2006 ha mantenuto, come presupposto impositivo, quello stabilito dall’art. 1 d.lgs.  n. 346 del 1990, e cioè il reale trasferimento di beni e diritti, e quindi il reale arricchimento dei beneficiari, aggiungendolo espressamente, tra gli atti suscettibili di imposizione (oltre ai trasferimenti a titolo gratuito, anche) la costituzione dei vincoli di destinazione, per evitare che un’interpretazione restrittiva, determinata dal rinvio all’abrogato d.lgs. n. 346 del 1990, potesse portare, in tale ipotesi, all’esclusione dall’imposta. L’istituzione del trust e la destinazione ad esso di beni e diritti non implicano, da soli, un effettivo incremento di ricchezza a favore del trustee, né la costituzione del trust produce un effettivo incremento della capacità contributiva del disponente. Ne consegue che l’imposta di successione e donazione, prevista dall’art. 2, comma 47, cit. è dovuta non al momento dell’istituzione del trust o in quello di dotazione patrimoniale dello stesso, fiscalmente neutri, ma al momento dell’eventuale trasferimento dei beni o dei diritti a terzi.

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