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SUCCESSIONI E DONAZIONI – Sentenza n. 29506 del 24.12.2020 Imposta successioni e donazioni – Patti di famiglia – Somme che il beneficiario deve corrispondere ai coeredi legittimati – Aliquote e franchigie – Art. 2, comma 49, del d.l. n. 262 del 2006 – Applicabilità

SUCCESSIONI E DONAZIONI – Sentenza n. 29506 del 24.12.2020

Imposta successioni e donazioni – Patti di famiglia – Somme che il beneficiario deve corrispondere ai coeredi legittimati – Aliquote e franchigie – Art. 2, comma 49, del d.l. n. 262 del 2006 – Applicabilità

 

La Corte di cassazione, sez. 5, con sentenza, ha così statuito: In tema di patti di famiglia la causa di liberalità si affianca all’adempimento di un obbligo, imposto dalla legge, scaturente dalla necessità di liquidare i legittimari non assegnatari, che non ha fonte negoziale ma legale, sicchè non è di ostacolo l’applicazione dell’art. 58, comma 1, del d.lgs. n. 346 del 1990, con la conseguenza che la liquidazione del conguaglio, anche se operata dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni sociali, deve essere considerata, ai fini fiscali, come liberalità dell’imprenditore nei confronti dei legittimari non assegnatari, ed  ai sensi dell’art. 2, comma 49, del d.l. n. 262 del 2006, conv. con modif. in l. n. 286 del 2006, va applicata l’aliquota e la franchigia relativa al legame di parentela (o di coniugio) con l’imprenditore non solo con riferimento al menzionato trasferimento, ma anche alla connessa liquidazione.

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