NOTIFICAZIONI – Sentenza n. 2957 del 24.12.2020
Notifica dell’appello – Esclusione dell’applicazione diretta dell’art. 330 c.p.c. – Elezione di domicilio presso lo studio del difensore ex art. 17, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 – Notifica presso altro studio dello stesso difensore – Effetti
Nel processo tributario, ai fini dell’individuazione del luogo di notifica dell’atto di appello, non trova applicazione diretta l’art. 330 c.p.c., in quanto si deve guardare esclusivamente al disposto dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 2020. Tuttavia la disciplina della elezione di domicilio, effettuata, come nel caso di specie, presso il difensore munito di rappresentanza deve essere distinta da qualsiasi altra forma di elezione di domicilio effettuata dalla parte. L’elezione di domicilio presso il professionista che rappresenta e difende la parte ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo. Pertanto, potendo il difensore svolgere la sua attività in più luoghi contemporaneamente, deve ritenersi perfettamente valida la notifica anche in altro luogo che sia comunque studio del difensore domiciliatario.